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Obbligo di comunicazione Posta Elettronica Certificata al registro delle imprese
martedì 22 novembre 2011, di
Ai sensi dell’art. 16, D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito in legge 2/2009, le società iscritte al Registro Imprese sono tenute a comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro tre anni dall’entrata in vigore della normativa suddetta (cioè entro il 29/11/2011).
Le imprese individuali sono invece esentate da questo obbligo. Tuttavia sono tenute ad indicare una casella PEC propria o dell’intermediario incaricato dall’impresa nella compilazione del modello della Comunicazione Unica.
Che cosa è la PEC?
Resa obbligatoria per aziende e liberi professionisti dal Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, la Posta Elettronica Certificata (PEC) rappresenta un efficace e valido strumento di lavoro che sostituisce a tutti gli effetti raccomandate A/R, fax e corrieri, con notevoli vantaggi in termini di affidabilità, velocità e riduzione dei costi.
La PEC è un sistema di "trasporto" di documenti informatici che, pur presentando forti similitudini con il servizio di posta tradizionale, consente di certificare l’invio, l’integrità e l’avvenuta consegna del messaggio scambiato tra il gestore di PEC del mittente e quello del destinatario.
Vantaggi
certificazione immediata del contenuto, della data e ora di spedizione,dell’autenticità della casella del mittente
immediatezza dei tempi di ricezione
possibilità di allegare al messaggio qualsisi formato di documento
semplicità ed economicità di trasmissione, inoltro e riproduzione
semplicità di archiviazione e ricerca dei documenti
invio multiplo del messaggio con costi estremamente più bassi rispetto ai mezzi più tradizionali
velocità e comodità del servizio attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7